L'introduzione di questa norma va a colmare quella che per molti era una lacuna normativa, ma in ogni caso aggiunge un ulteriore tassello alla definizione delle cripto-attività nel panorama reddituale e quindi anche fiscale.
Come vedremo ha infatti un impatto diretto e non trascurabile anche rispetto agli obblighi dichiarativi che di fatto va a rinforzare. Non c'era infatti necessità di confermarli, ma il coinvolgimento dei valori cripto nell'ISEE indica piuttosto la necessità che questi trovino riscontro e conferma anche nei rispettivi quadri fiscali.
Analizziamo ora cosa prevede la nuova norma, da quando si applica, quali dati devono essere indicati e come si calcola la giacenza media delle cripto-attività.
Il quadro normativo: la Legge di Bilancio 2026
L'introduzione delle cripto-attività è definita dalla Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199 del 30 dicembre 2025) all'articolo 1, comma 32 tramite la modifica della disciplina dell'ISEE includendo espressamente le criptovalute nel patrimonio mobiliare.
Andando a variare il comma 1 dell'art. 5 del D.L. 201/2011 (decreto "Salva Italia") si introducono esplicitamente le giacenze in criptovalute nel patrimonio mobiliare che deve essere considerato ai fini ISEE.
Si tratta quindi di un intervento strutturale che supera il precedente quadro interpretativo, ma non ancora "completo" in ogni sua fase.
- L'emanazione di un decreto ministeriale attuativo entro 60 giorni
- Un successivo periodo di 90 giorni per l'adeguamento degli enti erogatori delle prestazioni
I successivi commi 33-34 indicano infatti un iter operativo non ancora concluso e che potrebbe determinare variazioni operative. L'iter si avvierà con l'emanazione di un decreto ministeriale attuativo per poi concludersi con gli adeguamenti assunti dagli enti chiamati ad erogare le prestazioni. L'intero iter durerà massimo 150gg.
Il contesto precedente: cosa succedeva prima del 2026
Quanto previsto con la nuova Legge di Bilancio 2026 conferma che fino al 2025 non esisteva un obbligo normativo espresso di indicazione delle cripto-attività nell'ISEE.
L'eventuale inclusione delle criptovalute nella DSU si fondava su orientamenti interpretativi e prassi operative dei CAF rese pubbliche nelle FAQ ISEE 2024 (aggiornate al 13 settembre 2024).
Mancando una base legislativa chiara e uniforme si può quindi affermare che la Legge di Bilancio 2026 ha ora introdotto l'obbligo rendendolo esplicito e generalizzato.
Decorrenza dell'obbligo ISEE cripto
L'obbligo di indicare le cripto-attività si applica alle DSU ISEE da presentarsi già nel 2026 e, come già previsto per gli altri valori finanziari, occorre far riferimento ai dati patrimoniali dell'anno 2024, cioè gli ultimi dati dichiarati.
Anche se la norma entra in vigore nel 2026, i valori da dichiarare sono quelli posseduti nel 2024.
Questo criterio, già noto per i conti correnti, viene infatti esteso anche alle cripto-attività ed è direttamente collegato agli ultimi valori reddituali dichiarati. Assume quindi particolare rilevanza verificare la coerenza e completezza delle dichiarazioni già presentate.
È fondamentale che il patrimonio in cripto-attività risulti correttamente dichiarato nei modelli dichiarativi relativi al 2024. Per i contribuenti che:
- non abbiano indicato le cripto-attività nel quadro RW
- abbiano omesso o indicato in modo incompleto i valori patrimoniali
È opportuno valutare tempestivamente la presentazione di una dichiarazione integrativa al fine di:
- riallineare i dati fiscali e quelli utilizzati ai fini ISEE
- ridurre il rischio di incoerenze
- evitare le conseguenze connesse a una dichiarazione mendace
Come ricordato nelle istruzioni ISEE, la dichiarazione mendace può avere rilievo anche penale. In caso di omissioni o errori è possibile ricorrere alla dichiarazione integrativa, ma restano ferme le conseguenze previste in caso di dichiarazione mendace, anche sul piano penale.
Criptovalute - come compilare la DSU
In attesa che l'iter previsto dalla legge si completi e tutti gli aspetti formali ed operativi siano chiariti, le indicazioni fornite nell'interpretazione della consulta dei CAF del settembre 2024 restano quelle più valide per tutelare i contribuenti che intanto hanno la necessità di richiedere il proprio ISEE.
Sulla base di queste premesse possiamo fornire indicazioni su quali siano i dati da indicare e come riportarli nella DSU. Per una corretta compilazione sono necessari due valori riferiti all'anno fiscale interessato che per ISEE 2026 è il 2024:
- Saldo al 31 dicembre 2024 delle cripto-attività
- Giacenza media annua 2024
Ai fini ISEE non si effettua una media tra i due valori, ma si assume quello più elevato.
Sulle modalità di calcolo della giacenza media le citate interpretazioni non forniscono istruzioni, pertanto quelle più attendibili sono riportate nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 12/E del 2016.
I valori così determinati devono essere indicati nel Quadro FC2 - Sezione II, dedicata al patrimonio mobiliare, rispettando le seguenti istruzioni operative:
- Tipo rapporto: codice 99
- Identificativo del rapporto: codice fiscale dell'operatore oppure, in alternativa, le sigle END o ND
Criticità terminologiche: "criptovalute" o "cripto-attività"?
Un primo elemento di attenzione riguarda la terminologia utilizzata dalla Legge di Bilancio 2026, che fa riferimento alle "criptovalute".
Dal punto di vista tecnico-giuridico, il termine criptovaluta non è più quello utilizzato dall'ordinamento tributario a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, che ha invece adottato la nozione più ampia e corretta di cripto-attività.
- Il concetto di criptovaluta richiama una funzione di mezzo di scambio
- La categoria delle cripto-attività comprende invece una pluralità di fattispecie (token, utility token, asset digitali, ecc.), indipendentemente dalla loro funzione monetaria
Alla luce di questa disomogeneità terminologica emergono numerosi dubbi nel definire in modo puntuale il perimetro oggettivo dell'obbligo ISEE.
Sarà essenziale attendere il decreto ministeriale attuativo, previsto dall'art. 1, comma 33, della Legge di Bilancio 2026, affinché siano dissipati i dubbi per comprendere:
- se il riferimento alle "criptovalute" debba essere letto in senso sostanziale come sinonimo di cripto-attività
- quali specifiche tipologie di asset digitali debbano essere incluse nel patrimonio mobiliare ai fini ISEE
Conclusioni
L'introduzione esplicita delle cripto-attività (o, secondo il dato letterale della norma, delle "criptovalute") nel calcolo dell'ISEE rappresenta un passaggio decisivo nel processo di integrazione degli asset digitali nel sistema delle prestazioni sociali agevolate e nei valori reddituali interessati al fisco.